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1. È concesso indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive
1. L'indulto non si applica nei confronti delle pene irrogate in conseguenza di condanne concernenti i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere di tipo mafioso, di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) partecipazione, a qualsiasi titolo, ad associazioni sovversive e ad associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di cui agli articoli 270 e 270-bis, primo comma, del codice penale;
c) riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi, di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
d) prostituzione e pornografia minorili, di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale;
e) violenza sessuale, atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo, di cui agli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies del codice penale.
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1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto l'8 maggio 2006.
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